FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72 - convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)
Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
A seguito dell’adeguamento dello Statuto della Associazione medesima ai sensi del D. L. 22 marzo 2004, n. 72 - convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128, si è dato vita alla Associazione sportiva dilettantistica denominata “POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISICA” con abbreviazione “VALLERBIKE AVIS ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA”
Articolo 2 - SCOPO
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità,attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

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